Statuto della Società Svizzera di Araldica
Adottato a Neuchâtel il 13 aprile 1891 e modificato a Zurigo il 6 novembre 1897, a Lenzburg il 23 settembre 1911, a Svitto il 28 settembre 1929, a Aarau l'8 settembre 1945, a Venthône il 3 giugno 1989.
Publicato en Archivio Araldico Svizzero, Fasciculo 1988-II, pagina 60 i siguiente.
I. Scopo della Società
Art. 1
L'associazione costituita sotto il nome di Società Svizzera di Araldica ha per scopo:
a) di creare un legame tra le persone che si interessano all'araldica e alle discipline connesse, e di favorirne le attività;
b) di promuovere e incoraggiare lo studio dell'araldica attraverso pubblicazioni, la riproduzione di documenti, l'organizzazione di concorsi e di esposizioni, la costituzione di collezioni di stemmi e l'allestimento di repertori di monumenti araldici possibilmente completi;
c) di contribuire alla conservazione dei monumenti e delle collezioni araldiche svizzere.
Art. 2
La Società, che ha scopi scientifici, è una associazione ai sensi dell'Art. 60 del Codice Civile Svizzero.
II. Membri
Art. 3
Possono diventare membri della Società, in Svizzera e all'estero:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche quali società, ditte, partiti, ecc.;
c) le corporazione di diritto pubblico quali biblioteche, archivi cantonali, ecc.
La domanda di ammissione deve essere inviata per iscritto alla Società. Ogni membro del Comitato e i redattori sono autorizzati ad accettare le domande di ammissione.
Il nuovo membro può essere ammesso in qualità di socio ordinario pagando la tassa annuale, oppure come membro sostenitore pagando una quota unica corrispondente ad almeno quindici tasse annuali. Ogni socio ordinario può diventare membro sostenitore; in questo caso le tasse annuali già versate vengono conteggiate nella quota unica prevista per tale qualifica.
Art. 4
L'appartenenza alla Società Svizzera di Araldica non rappresenta un riconoscimento di particolare qualifiche scientifiche o artistiche e non può essere usata per fini di lucro. Ogni eventuale abuso può condurre all'espulsione della Società.
Art. 5
Obbligo finanziario dei soci è il pagamento della tassa annuale oppure della quota unica di membro sostenitore. L'importo della tassa annuale viene stabilito dell'Assemblea Generale: non vi sono altri obblighi di natura finanziaria. La tassa annuale viene incassata all inizio dell'anno solare. I soci ammessi nel corso dell'anno pagano la tassa annuale intera. I soci residenti all'estero pagano la medesima tassa di quelli domiciliati in Svizzera. I membri sostenitori versano una quota unica pari ad almeno 15 tasse annuali.
Art. 6
I soci ricevono gratuitamente la rivista Archivio Araldico Svizzero. Eventuali riduzioni di prezzo su altre pubblicazioni della Società dipendono dalla sua situazione finanziaria. Ai soci è riconosciuto uno sconto del 50 % sul prezzo di vendita delle vecchie annate della rivista e delle altre pubblicazioni. I soci hanno il diritto di consultare la biblioteca e le collezioni della Società. Ogni socio può fare registrare il proprio stemma di famiglia nell'armoriale della Società. La relativa tassa, stabilita dal Comitato, è devoluta all'artista che dipinge il blasone. L'artista è designato dal Comitato.
Art. 7
Si decade dalla qualità di socio:
a) in seguito a decesso;
b) per dimissione;
c) per espulsione.
Ogni dimissione deve essere notificata al Presidente o a un membro dell'Ufficio esecutivo prima della fine dell'anno in corso.
Ogni socio che non abbia pagato la tassa per due anni o che abbia contratto debiti d'altro genere verso la Società senza dare seguito a ripetuti richiami per pareggiarli viene automaticamente radiato.
La radiazione è parimenti automatica se gli invii postali al socio sono respinti senza motivazione. Il Comitato, a maggioranza semplice, può espellere un socio per gravi motivi: il socio espulso ha diritto di ricorrere all'Assemblea Generale.
III. Assemblea Generale
Art. 8
L'Assemblea Generale è composta dai seguenti aventi diritto di voto:
a) i soci ordinari paganti;
b) i membri d'onore;
c) i membri sostenitori;
d) i Membri del Comitato.
Non godono del diritto di voto:
a) i soci corrispondenti;
b) i parenti dei soci, in quanto essi non siano pure membri della Società;
c) i rappresentanti della Società che particano lo scambio delle pubblicazioni;
d) gli invitati da parte del Comitato o dei soci.
Ogni decisione dell'Assemblea Generale regolarmente convocata dal Comitato è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Art. 9
L'Assemblea Generale esercita i seguenti compiti:
a) elegge i membri del Comitato e il Presidente;
b) approva il rapporto annuale del Presidente;
c) approva il rapporto dei Revisori dei conti;
d) approva i conti dell'esercizio trascorso e ne dà scarico al Tresoriere;
e) approva il preventivo dell'esercizio successivo;
f) nomina i Revisori dei conti o l'Ufficio di revisione;
g) autorizza le pubblicazioni straordinarie;
h) elegge i membri d'onore;
i) ratifica l'ammissione in un'altra associazione, rispettivamente la dimissione da essa, se ne deriva per la Società un'obbligazione di natura finanziaria;
k) approva i regolamenti di gestione;
l) decide in via definitva sui ricorsi concernenti l'espulsione dei soci;
m) dibatte tutte le questioni inerenti la Società.
Art. 10
L'Assemble Generale ordinaria ha luogo annualmente.
Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Comitato lo ritiene necessario, rispettivamente qualora viene richiesto da almeno un decimo dei soci.
Il Comitato convoca i soci alle assemblee individualmente per iscritto con almeno quindici giorni d'anticipio.
IV. Amministrazione della Società
Art. 11
L'amministrazione della Società compete al Comitato, composto di almeno dieci e di non più di quindici membri. Essi devono possibilimente rappresentare le diverse regioni del Paese e le specializzazioni della scienza araldica (blasonica, numismatica, vessillologia, ecc.). I membri del Comitato sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.
L'Ufficio esecutivo del Comitato è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tresoriere e dal Segretario. La ripartizione dei compiti è prescritta dal regolamento della direzione della Società.
Il Comitato può nominare delle commissioni speciali ed emanare per esse un regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea Generale.
Art. 12
Il Comitato è responsabile dell'esecuzione degli affari correnti della Società. Esso stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, che deve essere convocata almeno quindici giorni prima della data fissata.
Art. 13
Il Presidente o il Vicepresidente hanno, con il Tresoriere o con il Segretario, il potere di firma colletiva a due e rappresentano la Società verso terzi.
Il Comitato può inoltre delegare a uno o più suoi membri la facoltà di rappresentare la Società per determinati oggetti.
Tutti gli impegni previsti devono rientrare nell'importo fissato dal preventivo approvato dell'Assemblea Generale. Ogni sorpasso superiore al 20 % delle spese straordinarie e al 25 % di quelle ordinarie deve obbligatoriamente essere oggetto di una richiesta di credito supplementare da ratificarsi da parte della prossima Assemblea Generale Ordinaria o di una Assemblea Generale Straordinaria.
Art. 14
La Società pubblia la rivista Archivio Araldico Svizzero. Il Comitato designa una Commissione di redazione composta da un caporedattore e da un redattore per ciascuna delle lingue tedesca, francese e italiana: esso può, secondo necessità, aggiungervi altri membri. Il Presidente della Società fa parte della Commissione di redazione "ex officio". La rivista deve apparire almeno una volta all'anno; essa deve pubblicare la relazione annuale del Presidente, i conti della Società e il rapporto dei Revisori dei conti.
Art. 15
In caso di necessità il Comitato può nominare delle Commissioni speciali. Tutti i membri delle commissioni hanno il diritto di assistere a titolo consultativo alle sedute del Comitato: essi devono essere membri della Società o aderirvi al momento in cui iniziano i lavori commissionali.
V. Bibliteca e collezioni
Art. 16
Il Comitato deposita la bilbioteca della Società presso una biblioteca pubblica svizzera riservandosene il diritto alla proprietà.
La Dirzione della biblioteca pubblico designa, d'accordo con il Comitato, un bibliotecario incaricato di occuparsi specialmente della biblioteca della Società e allestisce un regolamento per l'utilizzazione della stessa, che deve essere approvato dal Comitato.
Art. 17
Il Comitato sceglie le pubbliche istituzioni alle quali affida in deposito le collezioni della Società (fra cui il legato Paul Boesch) riservandosene ogni diritto lla proprietà. L'utilizzazione di queste collezioni dipenderà dal regolamento delle rispettive istituzioni depositarie.
La biblioteca e le altre collezioni della Società rappresentano beni culturali d'importanza nazionale e scientifica: essi non possono essere coinvolti in eventuali procedure esecutive o fallimentari.
VI. Scioglimento della Società
Lo scioglimento della Società può essere discusso solo da una Assemblea Generale straordinaria convocata per questo scopo e potrà essere deliberato solo dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
In caso di scioglimento della Società le collezioni, la biblioteca e il patrimonio saranno devoluti a uno o più musei, archivi o biblioteche svizzere, che ne garantiranno la conservazione e l'utilizzazione.
Così approvato dall'Assemblea Generale tenutasi a Venthône il 3 giugno 1989.
In nome della Società Svizzera di Araldica:
Il Presidente: Gregor Brunner
Il Segretario: Hans-Ulrich Kappeler
Regolamento per la Direzione della Società
Art. 1
L'esecuzione delle decisioni della Società e del Comitato è affidata a un Ufficio esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tresoriere e dal Segretario.
Eventuali compiti speciali saranno di regola demandati ad altri membri del Comitato o a membri delle Commissioni speciali.
Art. 2
Il Presidente dirige le sedute della Società, del Comitato e dell'Ufficio esecutivo. Egli rappresenta la Società e rende conto alla stessa attraverso un rapporto annuale sull'attività dell'Ufficio esecutivo, del Comitato e delle Commissioni speciali.
Art. 3
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi si trovi impedito di adempiere alle sue funzioni.
Art. 4
Il Tresoriere si occupa della contabilità della Società, incassa e controlla le tasse annuali, presenta i conti ai revisori. Egli cura i rapporti finanziari contrattuali con i redattori, con le tipografie e con gli editori delle pubblicazioni.
Nei rapporti bancari il Presidente e il Tresoriere hanno potere di firma individuale, mentre il Vicepresidente e il Segretario firmano collettivamente a due.
Art. 5
Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea Generale, delle sedute del Comitato e dell'Ufficio esecuzione ed è incaricato della corrispondenza della Società in accordo con il Presidente, nella misura in cui essa non concerna il Tresoriere. Il Segretario può pure essere chiamato a tenere il verbale di importanti sedute delle Commissioni speciali.
Art. 6
Il Presidente convoca il Comitato e l'Ufficio esecutivo. Tre membri del Comitato o un membro del Comitato unitamente ai Revisori dei conti possono richiedere al Presidente la convocazione del Comitato.